Articolo 1 - Costituzione

È costituita la libera associazione culturale denominata “VERONA BRICK” con sede in Affi (Vr), via Monte Baldo, n. 28a, cap 37010.

VERONA BRICK è una libera associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro, non riconosciuta ed estranea a qualsiasi tendenza politica, religiosa o confessionale, non pone alcuna restrizione di sesso, razza, religione o età ai propri associati, ed è regolata a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2 - Scopo sociale

L’associazione VERONA BRICK ha lo scopo di promuovere la passione per le costruzioni LEGO®, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze fra i soci, promuovendo, partecipando e organizzando eventi, incontri, gite e raduni e svolgendo tutte quelle iniziative necessarie a favorire l'aggregazione degli individui che condividono lo stesso interesse, assolvendo così alla funzione sociale di maturazione e di crescita umana e civile, nel pieno rispetto della dignità e libertà degli associati e dei terzi.

Per conseguire i propri scopi potrà realizzare e distribuire materiale informativo e promozionale come ad esempio volantini, articoli, opuscoli, gadget di qualsiasi genere, abbigliamento e similari. Potrà altresì avvalersi di strumenti e canali multimediali, quali radio, tv, newsletter, siti internet, social network, videoconferenze e assimilati.

Questi canali potranno essere anche utilizzati per le interazioni e comunicazioni ai soci e le relazioni fra componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Affiliazioni e convenzioni

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, l’associazione VERONA BRICK potrà affiliarsi ad altre associazioni che svolgono attività affini e ne condividono l’oggetto e gli obiettivi sociali.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, l’associazione potrà trattare e stipulare con operatori commerciali del settore, convenzioni, facilitazioni, agevolazioni riservate ai soci che intendano avvalersi dei servizi delle imprese convenzionate.

Articolo 4 - Durata dell'associazione

Non vi è vincolo alcuno nella durata dell’associazione VERONA BRICK. L’associazione potrà essere sciolta con il voto favorevole di due terzi dei soci fondatori. L’esercizio sociale decorre dal 1° aprile al 31 marzo di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio e’ fatto obbligo di redigere apposito bilancio / rendiconto secondo le disposizioni statutarie.

Articolo 5 - Simbolo

Il simbolo distintivo di VERONA BRICK sarà costituito da un contrassegno grafico che verrà determinato dal consiglio direttivo entro 120 giorni dalla data di fondazione.

Articolo 6 - Soci

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

  • Socio fondatore - Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno creato e fondato VERONA BRICK e che hanno nominato il primo Consiglio Direttivo, come da allegato al presente statuto (allegato A). Quanto espresso nei seguenti articoli in merito ai soci ordinari deve intendersi valido anche per i soci fondatori.
  • Socio ordinario - Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che condividono gli ideali e gli scopi dell’associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto con un voto a testa e possono usufruire di convenzioni e affiliazioni. I vantaggi di tali convenzioni e affiliazioni non sono cedibili a persone terze che non siano soci ordinari. La qualifica di socio ordinario è valida un anno solare ed è subordinata al versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il versamento deve avvenire nei termini previsti dal presente Statuto.
  • Socio benemerito - Sono Soci benemeriti i Soci che si sono distinti con attività in favore dell’associazione, la loro elezione avviene o per decisione del Consiglio Direttivo o per decisione dell’assemblea dei Soci, la qualifica non ha decadenza né privilegi, e necessità del mantenimento degli obblighi del socio ordinario.
  • Socio junior - Sono persone di età inferiore ai diciotto anni. Il loro diritto di voto si esprime attraverso chi ne esercita la patria potestà. Al compimento del diciottesimo anno di età diventano automaticamente soci ordinari.

Articolo 7 - Iscrizioni e dimissioni

Chiunque aspiri ad essere socio ordinario di VERONA BRICK deve compilare l’apposita domanda (allegato B) e inviarla al Consiglio Direttivo. La domanda verrà esaminata nella prima seduta utile successiva del Consiglio Direttivo che si pronunzierà sull’accoglimento o meno, a suo insindacabile giudizio, motivando l’eventuale rifiuto di accoglimento della domanda. Sino ad allora, la domanda si intende in attesa di approvazione. L’aspirante socio potrà partecipare alle attività dell’associazione, ma non avrà diritto di voto nelle Assemblee. L’aspirante socio, con la sottoscrizione della domanda, assume il formale impegno di osservare e far osservare, da subito, le norme dello statuto dell’associazione, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il socio che intende dimettersi dovrà farlo attraverso una comunicazione scritta o via email indirizzata al Presidente dell’associazione.

Articolo 8 - Quota associativa: importo, validità e termini di versamento

L’ammontare della quota sociale e la sua periodicità sono di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo, che ne determinerà l’ammontare, avendo altresì il potere di decidere deroghe, riduzioni o gratuità della quota stessa.

Il rinnovo della quota associativa dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Poiché la qualifica di “socio ordinario” è subordinata al pagamento della quota associativa, essa cessa immediatamente qualora non venisse effettuato il saldo della quota entro il termine stabilito.

Il pagamento della quota di iscrizione per l’associazione dovrà essere versato contestualmente alla domanda di ammissione a VERONA BRICK. Qualora l’iscrizione avvenga durante il corso dell’esercizio sociale, la quota associativa si intende comunque terminante alla fine dello stesso esercizio sociale. In caso d’ iscrizione avvenuta in periodo particolarmente avanzato nel corso dell’anno, il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare una riduzione della quota, da decidersi caso per caso. In caso di recesso, dimissioni od espulsioni il Socio non avrà diritto ad alcun rimborso di quote o contributi versati, né ad alcun’altra forma di restituzione o liquidazione e comunque non potrà vantare alcun diritto o pretesa in ordine ai beni od oggetti appartenenti all’associazione. La sospensione non comporta l’esonero neppure parziale dal versamento delle quote e contributi.

Articolo 9 - Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e a tutte le attività di VERONA BRICK. I soci ordinari hanno diritto di voto e possono partecipare a tutte le assemblee ordinarie e/o straordinarie ed ogni qualvolta sia loro richiesto di esprimere il proprio voto.

Possono richiedere la convocazione dell’Assemblea i due terzi dei soci ordinari, che hanno altresì la facoltà di indicare una voce dell’ordine del giorno di quella convocazione. La richiesta di convocazione può avvenire per via telematica, mediante apertura di un database apposito per la raccolta dei voti.

Articolo 10 - Doveri dei soci

L’adesione a VERONA BRICK ha carattere libero e volontario, ma impegna il Socio a:

  • Accettare, osservare e far osservare lo statuto dell’associazione.
  • Accettare, osservare e far osservare il regolamento dell’associazione, le deliberazioni e le circolari del Consiglio Direttivo.
  • Corrispondere la quota associativa entro i termini previsti dal presente Statuto.
  • Osservare la massima correttezza ed il massimo rispetto verso gli altri Soci e la massima cura e attenzione nell’uso di eventuali materiali o in genere oggetti appartenenti a VERONA BRICK o ai Soci.
  • Astenersi dal fare propaganda politica/religiosa nell’ambito delle attività dell’associazione.
  • Non arrecare in alcun modo danni materiali e/o morali all’associazione, ai suoi soci, alle attività di VERONA BRICK
  • Essere il più possibile partecipi alle attività dell’associazione che verranno di volta in volta previste dal Consiglio Direttivo e diffuse secondo quanto previsto dall’art. 2.

L’attività volontaria dei soci non può essere retribuita in alcun modo, l’associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al socio volontario le spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 11 - Provvedimenti disciplinari

Eventuali infrazioni alle norme di comportamento, a seconda della gravità e della frequenza, daranno luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo:

  • rimprovero semplice
  • ammonizione scritta
  • sospensione per un tempo non superiore a sei mesi dalle attività dell’associazione - Tale sanzione sarà irrogata per comportamenti tali da arrecare danni materiali e/o morali a VERONA BRICK e/o a singoli soc
  • espulsione dal sodalizio - Tale provvedimento sarà adottato qualora nei confronti del socio interessato siano stati adottati due provvedimenti di sospensione nell’arco di tre anni e/o in presenza di comportamenti di gravità tale da non consentire più la permanenza all’interno del sodalizio

Il Consiglio Direttivo contesta per iscritto al Socio interessato i fatti per i quali intende adottare il provvedimento disciplinare, specificando la relativa sanzione. Il Socio ha il diritto di fare pervenire entro quattordici giorni le sue controdeduzioni per iscritto, oppure di richiedere di essere sentito personalmente. L’audizione dinanzi al Consiglio Direttivo avverrà prima possibile con contestuale stesura di un verbale. Entro quattordici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni scritte o dall’audizione del Socio, il Consiglio Direttivo con provvedimento motivato conferma la sanzione o dispone l’archiviazione del procedimento. Nel caso in cui il Socio non faccia pervenire nel termine stabilito le sue controdeduzioni o la richiesta di essere sentito personalmente, allo spirare del termine il provvedimento disciplinare si intende senz’altro confermato.

Articolo 12 - Organi direttivi

Gli organi direttivi di VERONA BRICK sono:

  1. Il Presidente
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. L’Assemblea dei soci
  4. Il Presidente onorario

Le cariche non sono remunerate, e sono concessi rimborsi spese solo se specificatamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Presidente

Il presidente

  1. Presiede il Consiglio Direttivo.
  2. Ha la rappresentanza di VERONA BRICK e la firma sociale.
  3. Provvede all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  4. E’ delegato ad eseguire l’ordinaria amministrazione dell’associazione mantenendosi nei limiti degli stanziamenti previsti.
  5. Compie tutti gli atti espressamente delegati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
  6. Convoca il Consiglio Direttivo e con delibera del consiglio stesso, convoca l’Assemblea Generale (ordinaria o straordinaria).
  7. Esercita la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’associazione.
  8. In caso di parita’ nelle votazioni del Consiglio Direttivo, il voto del presidente vale doppio. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Vice presidente

Il Vicepresidente è nominato dal consiglio direttivo sentito il parere del Presidente, tra i suoi componenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 15 - Segretario

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo tra i componenti ed è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del consiglio e dell’assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 16 - Tesoriere

Il tesoriere, eletto nel proprio ambito nel Consiglio, ha il compito della gestione economica dell’associazione ed in particolare cura le registrazioni contabili, predispone la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al consiglio, relaziona all’assemblea sulla situazione economica dell’associazione e con delega del consiglio cura la gestione degli incassi e dei pagamenti. Il tesoriere rende conto del proprio operato al consiglio.

Articolo 17 - Consiglio direttivo

È inderogabilmente previsto che possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci ordinari e fondatori, in numero minimo di 3 (tre) componenti e massimo 5 (cinque). Il mandato del Consiglio Direttivo dura 4 (quattro) anni e tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un consigliere, subentrerà il primo dei non eletti fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di un numero di consiglieri pari o superiore ai due terzi, il mandato del Consiglio Direttivo sarà concluso e si procederà al rinnovo di tutte le cariche sociali. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera nei modi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è l’organo di massimo controllo e delibera ed è competente su tutto quanto riguarda la vita dell’associazione:

  • Dirige il sodalizio curando il buon andamento amministrativo, tecnico e l’osservanza delle norme statutarie.
  • Esegue le deliberazioni adottate dall’Assemblea Generale e agisce in conformità agli indirizzi ed ai suggerimenti dell’Assemblea stessa.
  • Istruisce e delibera sulle domande di ammissioni al Gruppo.
  • Delega ad alcuni suoi componenti e/o ad alcuni soci ordinari particolari e specifiche funzioni, definendone temporalità e modalità di esecuzione.
  • Nomina il Presidente di VERONA BRICK.
  • Nomina, scegliendolo tra i suoi componenti, il Vicepresidente di VERONA BRICK, tenendo in alta considerazione l’opinione del Presidente eletto.
  • Nomina e approva il Segretario, il Tesoriere ed i Soci Benemeriti.
  • Approva e definisce le attività sociali, come ad esempio convenzioni ed affiliazioni con partner terzi in linea con le disposizioni previste dal Regolamento Convenzioni ed Affiliazioni
  • Delibera sull’ammissione dei soci, secondo il disposto dell’art. 7.
  • Ha competenza in materia di sanzioni disciplinari in presenza di comportamenti non conformi allo Statuto e/o al Regolamento di VERONA BRICKS, secondo il disposto dell’art. 11. Inoltre ha la competenza in materia di:
Inoltre ha la competenza in materia di:
  • Predisposizione ed approvazione del Bilancio preventivo, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea dei Soci
  • Predisposizione ed approvazione del Bilancio consuntivo, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea dei Soci
  • Definizione ed approvazione delle relazioni con altri club, compresa l’affiliazione attiva e passiva con altri club o associazioni che svolgano una attività affini e condividano l’oggetto e gli obiettivi sociali con VERONA BRICKS.
  • Definizione ed approvazione delle relazioni con eventuali sponsor.
  • Definizione ed approvazione di particolari servizi e/o forniture attinenti gli scopi sociali, da offrire a pagamento ai soci e/o a terzi. Il Consiglio Direttivo potrà fissare tariffe differenziate per i soci e per i non soci, e prevedere gratuità e/o riduzioni di tariffa per tutte o per alcune categorie di soci.
  • Definizione e stipula di convenzioni, facilitazioni e agevolazioni riservate ai soci con operatori commerciali nel settore
  • Proposte di modifiche allo Statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
  • Predisposizione del Regolamento interno di VERONA BRICK, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
  • Proposte di modifiche al Regolamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci
  • Proposta di scioglimento di VERONA BRICK da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.

E’ possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, o attraverso tecnologie informatiche, e ciò alle condizioni indicate nel regolamento dell’associazione, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Articolo 18 - Assemblea generale

L’Assemblea Generale è costituita dai soci fondatori e da tutti i soci ordinari in regola con il disposto dell’Art. 8. Sono ammesse deleghe scritte in numero massimo di due per socio effettivamente presente. L’Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria viene indetta annualmente dal Presidente, anche a seguito di delibere del consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per la relazione annuale morale e finanziaria, per la presentazione e l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni 4 anni per la nomina di membri del consiglio direttivo.

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente, su richiesta dei revisori dei conti qualora previsti o da almeno i due terzi dei soci ordinari; il Presidente, verificata la validità della richiesta, potrà quindi convocare l’Assemblea Straordinaria. Potrà essere richiesta la convocazione dell’Assemblea Straordinaria nei modi e per i motivi previsti nel disposto dell’Art. 19.

Articolo 19 - Convocazione dell'assemblea

Alla convocazione dell’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, provvede il Presidente di VERONA BRICK mediante comunicazione ai soci, anche tramite mail o similari con un preavviso di almeno quindici giorni sulla data fissata per la prima convocazione. La comunicazione conterrà data, ora e luogo di svolgimento della prima e dell’eventuale seconda convocazione e il relativo ordine del giorno. La seconda convocazione non potrà essere fissata prima di 24 ore dallo svolgimento della prima convocazione.

Articolo 20 - Validità delle assemblee

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria si intendono validamente costituite in prima convocazione se sono presenti fisicamente almeno la metà più uno dei soci ordinari iscritti al momento della convocazione, ovvero in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. L’Assemblea Ordinaria si riunisce una volta l’anno per assolvere ai compiti del disposto dell’Art. 21.

Articolo 21 - Competenze dell'assemblea

L’Assemblea Ordinaria:

  1. Può esaminare ed eventualmente approvare i programmi degli eventi proposti dal Consiglio Direttivo, eventualmente proponendo miglioramenti, soluzioni alternative e/o modifiche.
  2. Può proporre ed eventualmente approvare luoghi e modalità di esecuzione di eventi, viaggi, escursioni e/o appuntamenti sociali.
  3. Propone soci che si siano particolarmente distinti nelle attività dell’associazione per far loro concedere lo status di Socio benemerito.
  4. Elegge tra i soci candidabili i membri del Consiglio Direttivo.
  5. Approva il regolamento interno di VERONA BRICK proposto dal Consiglio Direttivo.
  6. Ratifica l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione.

L’Assemblea Straordinaria:

  1. Conserva gli stessi poteri dell’Assemblea Ordinaria.
  2. Valuta, propone ed approva modifiche allo Statuto dell’associazione.
  3. Delibera sullo scioglimento dell’associazione, qualora si verifichino fatti o condizioni tali da non consentirne più la continuazione delle attività.

Articolo 22 - Svolgimento delle assemblee

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria eleggono un presidente ed un segretario. Il presidente deve constatare la validità della convocazione dell’assemblea e iniziare i lavori seguendo l’ordine del giorno. Il segretario redige il verbale dell’Assemblea che dovrà necessariamente essere firmato sia dal presidente che dal segretario. Il verbale verrà pubblicato in bacheca sul forum, a disposizione di tutti i soci.

Articolo 23 - Deliberazioni - Maggioranze richieste

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti, sommando i soci presenti effettivamente
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria vengono prese con la maggioranza qualificata di due terzi dei votanti
  3. A votazione conclusa, verrà completato il verbale con la decisione da parte dell’Assemblea.

Articolo 24 - Fondi

Il fondo comune dell’associazione è costituito da:

  1. Attività delle precedenti gestioni annuali.
  2. Quote associative ordinarie, suppletive o straordinarie.
  3. Donazioni, eredità lasciti testamentari e legati; erogazioni liberali e oblazioni; contributi di enti pubblici e privati.
  4. Rimborsi derivanti da convenzioni; Sponsorizzazioni e contributi a qualsiasi titolo fatti a VERONA BRICK.
  5. Entrate derivanti da sopravanzi da attività commerciali e/o produttive marginali; Entrate derivanti da attività fornite a pagamento.
  6. Entrate derivanti da merchandising avente per oggetto VERONA BRICK e le sue attività.
  7. Entrate derivanti da attività proprie, manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti attività finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, apertura e utilizzo di linee di credito e finanziamento, stipulazioni di contratti e emissioni di assegni e prelievi di denaro al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto previsto dalle vigenti norme. Con il fondo comune si provvede alle spese ordinarie e straordinarie dell’associazione. Il Consiglio Direttivo determina i criteri della gestione finanziaria del fondo comune. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 25 - Bilancio

Ciascun anno finanziario inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo predispone ed approva il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo. Le deliberazioni di approvazione sono poi sottoposte alla ratifica da parte dell’Assemblea Generale.

Articolo 26 - Recepimento automatico di norma

  1. In deroga a quanto stabilito dall’art. 18, le norme del presente Statuto si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative vincolanti.
  2. In tali casi, si applicherà la normativa sopraordinata, senza che sia necessaria le ratifica delle modifiche da parte dell’Assemblea. In tale caso, il Consiglio Direttivo dovrà dare tempestiva comunicazione ai Soci delle modifiche sopravvenute a norma del presente articolo.
  3. Nei casi di contrasto tra le disposizioni del presente Statuto e specifiche disposizioni di legge o aventi valore di legge in materia, saranno disapplicate le norme statutarie.
  4. Qualora il consiglio Direttivo ritenesse opportuno costituire un collegio di revisori dei conti, l’elezione dei revisori stessi avverrà in sede di assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 27 - Responsabilità

VERONA BRICK declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possono accadere ai soci di tutte le categorie o a qualunque persona, che venga a trovarsi nella sede sociale, nelle sue pertinenze o in qualsiasi altro luogo di incontro dell’associazione, o che faccia uso di materiali, mezzi o attrezzature sociali, rilasciando del pari il socio ogni più ampia manleva e scarico di responsabilità nei confronti dell’associazione VERONA BRICK e dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli associati presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato 1 (uno) o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità istituzionali, ad enti o ad associazioni che perseguono analoghi scopi sociali.

Articolo 29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, nonché le leggi speciali ed in mancanza, i principi di diritto che regolano la materia.

Articolo 30 - Controversie: arbitrato - foro competente

In caso di controversie tra uno o più Soci ed organi amministrativi dell’Associazione, riguardanti la vita e le attività dell’Associazione stessa, le parti si impegnano a ricorrere a un collegio arbitrale, composto da un membro nominato dal Consiglio Direttivo, da un altro nominato dalla controparte e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato in accordo tra le parti. In caso di disaccordo, il terzo componente sarà nominato dal Socio più anziano. Le spese relative all’arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diverso accordo in sede di arbitrato stesso. Per ogni controversia è competente il Foro di competenza della sede dell’Associazione.